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DECRETO COPERTURE ASSICURATIVE E MISURE ANALOGHE PER LA SANITÀ




E' stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 1 marzo 2014 il Decreto attuativo dell'art. 10 Legge 24/2017 recante la determinazione dei requisiti minimi  delle polizze assicurative  per le strutture sanitarie e socio sanitarie  pubbliche e private  e per gli esercenti le professioni sanitarie e i requisiti di minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle misure analoghe.



Il Regolamento citato ha trovato la luce dopo sette lunghi anni di elaborazione e condivisione con le parti interessate, Ministero della Salute, IVASS, ANIA e raggiunta Intesa con la Conferenza Stato Regioni. 



Molte le bozze che sono state diffuse nel corso degli anni durante i lavori, finalmente da oggi vi è un testo definitivo che determina i requisiti delle coperture sia ove queste siano reperite nel mercato assicurativo tramite i contratti di polizza, sia ove queste siano gestite con le misure analoghe, ovvero i sistemi di autoritenzione.



Chiediamo a Claudio Plebani quali sono le novità introdotte circa i requisiti dei contratti di polizza. "Per i professionisti e le strutture sono finalmente stati stabiliti dei massimali minimi in funzione dell'attività svolta dove da "spartiacque" fa senz'altro l'erogazione delle attività chirurgiche e l'esercizio di talune specialità. Sono state introdotte importanti novità in tema di efficacia temporale, al sistema di "claims made" viene prevista un'efficacia temporale antecedente di dieci anni dalla stipula del contratto, offrendo così maggiori garanzie all'assicurato in ragione del fisiologico "periodo di latenza" tra la prestazione sanitaria resa e l'insorgenza del sinistro. Il termine per la denuncia del sinistro, in deroga all'art. 2952 c.c., l'assicurato deve darne notizia entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza" 



Sull'operatività delle misure analoghe chiediamo a Federica Lerro quali novità sono state introdotte dal Regolamento "L'art. 9 del Decreto in discorso fissa quale requisito per l'operatività di detta scelta la delibera dei vertici della struttura che deve evidenziare le modalità di funzionamento. Gli articoli 10 e 11 descrivono, invece, le due note tipologie di fondi che devono essere previsti dal sistema di autoritenzione adottato, l'uno relativo ai rischi generici - Fondo Rischi - e l'altro relativo ai sinistri noti - Fondo Sinistri. L'art. 13 prevede la certificazione della congruità dei fondi da parte del Revisore Legale ovvero del Collegio SIndacale. L'art. 16 stabilisce poi le funzioni necessarie per il governo del rischio assicurativo e la necessità che il processo di stima dei fondi sia operato in applicazione di norme contabili di riferimento."



Permangono gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 10 legge 24/2017 circa i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, violazioni della disciplina del trattamento dei dati, violazione del consenso circa le prestazioni sanitarie erogate, verificati durante l'attività di risk management."



Qual'è la più importante novità introdotta dal Decreto? Sicuramente la valorizzazione delle politiche aziendali di gestione del rischio. L'art. 3, infatti, richiama l'importanza di dette politiche anche in funzione di una sorta di "premialità" prevista per la rimodulazione in diminuzione del premio assicurativo in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e dell'analisi critica dei sinistri. 



Possiamo concludere manifestando grande favore per il Regolamento finalmente approvato, abbiamo finalmente regole certe da osservare sia per il mercato assicurativo che per il sistema di di autoritenzione che le aziende hanno adottato o intenderanno adottare. Il nostro Studio da anni offre il servizio di consulenza teso all'implementazione dei sistemi di autoritezione, accompagnati da politiche di gestione del rischio molto attente che hanno portato ad una importante efficientazione del sistema e conseguenti vantaggi in termini di riduzione dei rischi, riduzione dei costi per le coperture assicurative e assunzione diretta del rischio tramite lo stanziamento dei fondi rischi e sinistri.



Il Decreto fissa il termine di 24 mesi per l'adeguamento delle polizze assicurative ai requisiti richiesti e per l'adeguamento delle misure organizzative delle Aziende che hanno optato per i sistemi di autoritenzione. 



Noi saremo, come sempre, al fianco delle aziende che vorranno implementare i sistemi e politiche di gestione del rischio siano esse finalizzate all'ottenimento di un minor premio assicurativo, siano finalizzate all'assunzione diretta del rischio.



Nel Webinar gratuito del 09 Aprile 2024- "illustreremo i sistemi di gestione e politica del rischio finalizzato proprio all'adempimento degli obblighi introdotti dalla Legge 24/2017 e dal Regolamento approvato il 1 marzo 2024 per le strutture sanitarie





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