top of page

CONTENZIOSO

CIVILE

Studio Legale Lerro Plebani & Associati

Boutique Law Firm
Specializzati esclusivamente in Diritto Sanitario

 

CONTENZIOSO PRODUTTORE DI MEDICAL DEVICE - CONSUMATORE

medicaldevice_equipementtools.jpg

La direttiva comunitaria 85/374/CEE stabilisce all’articolo 1 che “Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”, fondando sul produttore una responsabilità oggettiva (perché prescinde dall’accertamento della colpa), per il fatto di aver immesso il bene sul mercato.
Il provvedimento definisce difettoso il prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze”(art. 6), tra cui la sua presentazione, l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato, il momento della messa in circolazione. 

Elenco esemplificativo e non limitativo dell'attività nello studio in caso di contenzioso: assistenza giudiziale in ogni fase e grado alle Aziende Produttrici di Medical Device e per le ipotesi sussumibili alla responsabilità del produttore, dall’accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. sino alle fasi del processo ordinario e gradi di giudizio: assistenza tecnica anche per l’epletamento di consulenze preventive e svolte in ambito giudiziale.

CONTENZIOSO AZIENDA FARMACEUTICA - CONSUMATORE

farmaci.jpg

Come l’orientamento giurisprudenziale maggioritario ha ormai affermato, l’applicabilità dell’art. 2050 c.c. in materia di responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, opera anche per L’attività di produzione e distribuzione di farmaci che è definita attività intrinsecamente pericolosa; secondo questi principi e secondo l’articolo citato, chiunque, quindi anche l’Azienda Farmaceutica, cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Elenco esemplificativo e non limitativo dell'attività nello studio in caso di contenzioso: assistenza giudiziale in ogni fase e grado alle Aziende Farmaceutiche per le ipotesi sussumibili alla responsabilità ex art. 2050 c.c., dall’accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. sino alle fasi del processo ordinario e gradi di giudizio, garantendo assistenza tecnica anche per l’espletamento di consulenze preventive e svolte in ambito giudiziale.

CONTENZIOSO AZIENDA SANITARIA - PAZIENTE

doctor-patient.jpg

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno sin dagli anni ‘90 individuato fra la persona che si rivolge alla struttura e quest’ultima un vero e proprio rapporto contrattuale. Con l’entrata in vigore della Legge 24/2017 questo principio è stato cristallizzato in una norma dello Stato: dal momento in cui la struttura sanitaria accetta il paziente si addiviene alla conclusione di un contratto d’opera professionale in base al quale la struttura sanitaria si obbliga a svolgere la preventiva attività diagnostica e la conseguente terapia con l’obiettivo di migliorare, quanto più possibile, lo stato di salute del paziente assistito.

Elenco esemplificativo e non limitativo dell'attività nello studio in caso di contenzioso: assistenza giudiziale alle  Aziende Sanitarie in ogni fase di giudizio,  dall’esperimento dei procedimenti di Mediazione e Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c.che rappresentano le condizioni di procedibilità come così disciplinate dalla Legge 24/2017, l’assistenza nel giudizio di cognizione ordinario o a istruttoria  semplificata ex art.702 c.p.c., il grado di appello sino al procedimento di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione.

CONTENZIOSO MEDICO- PAZIENTE

the-contract-on-desktop-PRQ7BW4.jpg

La responsabilità del sanitario potrà trovare la sua genesi nella “colpa”, ovverosia in quello che comunemente viene definito l’errore del medico, che si concretizza nella violazione delle c.d. leges artis; il comportamento c.d. colposo del sanitario può assumere l’aspetto dell’imprudenza, dell’imperizia, ovvero della negligenza; la responsabilità potrà trovare origine, anche in assenza di colpa del sanitario, nella violazione della c.d. regola del consenso, vale a dire per la carenza di informazione resa al paziente nella fase precedente al trattamento.

Elenco esemplificativo e non limitativo dell'attività nello studio in caso di contenzioso: assistenza giudiziale ai Professionisti in ogni fase di giudizio,  dall’esperimento dei procedimenti di Mediazione e Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c.che rappresentano le condizioni di procedibilità come così disciplinate dalla Legge 24/2017, l’assistenza nel giudizio di cognizione ordinario o a istruttoria  semplificata ex art.702 c.p.c., il grado di appello sino al procedimento di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione, per procedimenti vertenti responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

Desidera approfondimenti o richiedere informazioni per una consulenza o un possibile incarico al nostro studio?

Contatti telefonicamente
la sede territorialmente più vicina
(operiamo in tutto il territorio Italiano ed Europeo)

la nostra segreteria raccoglierà i suoi dati per farla ricontattare al più presto da un nostro collaboratore

Ci scriva indicando alla nostra segreteria la sua richiesta, i suoi dati di contatto personali o aziendali ed eventuali slot orari preferiti per essere richiamato

Richiedi un appuntamento per una consulenza attraverso il nostro form on-line dedicato.
Verrai contattato da un nostro collaboratore per verificare eventuali elementi necessari ad individuare lo staff più idoneo per l'incontro richiesto

Richiesta Appuntamento

LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO SANITARIO
CON GLI ESPERTI DEL SETTORE

Il Diritto Sanitario è una materia complessa e specialistica dove le strategie difensive ed offensive e la gestione di tutte le fasi del contenzioso da parte di consolidati esperti della materia, possono davvero fare la differenza

bottom of page