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Obbligo di Visita Domiciliare: Nuovi Chiarimenti dalla Cassazione.

Medico di medicina generale e responsabilità medica.

Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., Sent., 21 giugno 2024 n. 24722. 



La sentenza della Corte di Cassazione del 21 giugno 2024, n. 24722, riguarda la responsabilità medica di un medico di medicina generale, Ir.Sa., accusato di rifiuto di atti d'ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare ad un paziente anziano affetto da Parkinson e non trasportabile.


I FATTI E L’ITER GIUDIZIARIO

 Ir.Sa. era stato condannato in primo grado per non aver effettuato la visita domiciliare richiesta dai familiari del paziente, in violazione dell'art. 328 comma 1 del Codice Penale.( Rifiuto atti d’Ufficio)

La Corte d'Appello di Palermo aveva assolto Ir.Sa., ritenendo che il medico di base non avesse un obbligo di emergenza e urgenza, che è invece compito dei servizi di emergenza (118).


È seguito il ricorso del Procuratore Generale che ha contestato la sentenza di appello, sostenendo che il medico di base aveva un obbligo specifico di effettuare la visita domiciliare in caso di non trasferibilità del paziente, secondo l'art. 47 comma 1 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005.


CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Procuratore Generale, confermando l'assoluzione di Ir.Sa.

La Corte ha sottolineato che il giudice di appello ha correttamente distinto tra il dovere di visita domiciliare e l'urgenza della prestazione. Ha affermato che, in caso di emergenza, la competenza spetta ai servizi di emergenza (118) e non al medico di base.

La corte ha ricordato l'importanza della distinzione dei ruoli all'interno del sistema sanitario, per evitare sovrapposizioni e ritardi nell'assistenza, distinguendo:


  1. obblighi ordinari;

  2. doveri di emergenza.

In questo caso, la Corte di Cassazione ha chiarito che il medico di base non ha un obbligo di intervento urgente, dal momento che tale compito è riservato ai servizi di emergenza. 

DOVERI ORDINARI

I medici di base hanno una serie di responsabilità ordinarie che si concentrano principalmente sulla cura preventiva, diagnosi, trattamento di malattie comuni e gestione delle condizioni croniche dei pazienti. 

Alcune delle attività di spettanza dei medici di base sono: 

  1. Assistenza Sanitaria Generale;

  2. Promozione della Salute e Prevenzione;

  3. Visite Domiciliari;

  4. Coordinamento delle Cure.


DOVERI DI EMERGENZA

I doveri di emergenza sono generalmente affidati a medici specializzati in medicina d'urgenza, come i medici del pronto soccorso e quelli del servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). 

Questi medici sono formati per gestire situazioni critiche e devono rispondere prontamente a una vasta gamma di emergenze mediche.


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