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Medicina Estetica & Privacy: il Garante sanziona un medico per foto sui social in assenza di consenso.


Articolo di Commento: Provvedimento del 12 dicembre 2024 del Garante Privacy.

I FATTI

Un medico è stato sanzionato per aver pubblicato su Instagram fotografie di una paziente durante e dopo un intervento di medicina estetica (lifting cervico medio-facciale con blefaroplastica) senza il suo consenso esplicito.

La paziente aveva scoperto le foto su Instagram tramite un'amica: le immagini, che riportavano il logo del medico, mostravano il suo volto riconoscibile prima e dopo l'intervento.


LE VIOLAZIONI RILEVATE:

  • Diffusione non autorizzata di dati personali sensibili (dati sulla salute).

  • Violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

  • Mancanza di consenso esplicito per la pubblicazione delle immagini.


PROFILO SANZIONATORIO:

  • Sanzione amministrativa di 20.000 euro.

  • Ordine di rimozione delle fotografie.

  • Pubblicazione della decisione sul sito del Garante.


ELEMENTI DI RILIEVO DA UN PUNTO DI VISTA GIURIDICO

Il Garante sottolinea la particolare sensibilità dei dati sulla salute, che meritano una protezione rafforzata. Le immagini di un intervento medico rientrano in una categoria di dati "supersensibili" che richiedono:

  • Consenso esplicito.

  • Finalità determinate e legittime.

  • Minimizzazione del trattamento.


La pubblicazione sui social media rientrante nelle finalità di marketing, pertanto finalità differenti rispetto alla finalità di cura. Il consenso, per questo trattamento, oltre che facoltativo deve essere esplicito. Il paziente deve ricevere idonea e completa informativa circa l’impiego dei suoi dati per poter fornire un consenso che sia valido.

Il medico aveva dichiarato che era ignaro della mancanza di specifico consenso alla pubblicazione delle immagini: questo elemento evidenzia una responsabilità del medico per mancata supervisione, non solo dei contenuti social, ma per non aver adottato tutte le misure e procedure idonee per porre in essere una serie di attività, configurandosi una culpa in eligendo e in vigilando.


FOCUS SU MINIMIZZAZIONE ED OSCURAMENTO:

Il Garante inoltre indica

“ l’Autorità, sin dal 2014, ha rappresentato che “è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. A tale scopo, fin dalla fase di redazione degli atti e dei documenti oggetto di pubblicazione, nel rispetto del principio di adeguata motivazione, non dovrebbero essere inseriti dati personali “eccedenti”, “non pertinenti”, “non indispensabili” (e, tantomeno, “vietati”). In caso contrario, occorre provvedere, comunque, al relativo oscuramento(cfr. “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, parte II, par. 1, del 15.5.2014, doc. web n. 3488002)

Inoltre da un punto di vista deontologico, con specifico riferimento alla pubblicazione di casi clinici, il Codice di deontologia medica prevede che “il medico assicur(i) la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici” (art. 11 - riservatezza dei dati personali).


QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

Il Garante ha considerato diversi fattori per quantificare la sanzione:

  • Natura dolosa/colposa della violazione.

  • Categoria di dati trattati.

  • Modalità di diffusione.

  • Assenza di immediate misure riparatorie.

  • Ricezione di un reclamo formale.

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