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Legge Regionale della Toscana sul Suicidio Medicalmente Assistito.


La Legge regionale n. 16/2025 della Regione Toscana disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito. Ecco i punti principali:

Le disposizioni contenute nella legge regionale 

  1. Requisiti di accesso: Possono accedere le persone che soddisfano i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale, con le modalità previste dalla legge 219/2017 sul consenso informato.

I requisiti di accesso:

(a) irreversibilità della patologia,

(b) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili, 

(c) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale,

(d) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli - devono essere accertati dal servizio sanitario nazionale, con le modalità procedurali stabilite nella sentenza n. 242 del 2019.


  1. Commissione multidisciplinare:

La Commissione multidisciplinare permanente svolge un ruolo centrale nell'attuazione della procedura di suicidio medicalmente assistito.

  • viene istituita presso ogni ASL entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge;

  • è composta da medico palliativista, psichiatra, anestesista, psicologo, medico legale, infermiere e uno specialista nella patologia del richiedente;

  • i membri sono individuati su base volontaria tra il personale dell'ASL.


  1. Procedura di accesso:

    • La persona interessata (o un delegato) presenta istanza all'ASL;

    • L'ASL trasmette la documentazione alla Commissione e al Comitato per l'etica nella clinica.


  1. Verifica dei requisiti:

La commissione esamina se il richiedente soddisfa tutte le condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 242/2019 e 135/2024.

  • La procedura da concludersi entro 20 giorni (prorogabili di 5 giorni per accertamenti);

  • Il richiedente deve essere informato sulle cure palliative e sulla possibilità di rifiutare trattamenti;

  • La Commissione verifica i requisiti e richiede il parere del Comitato etico (da esprimersi entro 7 giorni).


  1. Modalità di attuazione:

    • In caso di esito positivo, la Commissione approva o definisce le modalità di attuazione entro 10 giorni;

    • Il richiedente può proporre un protocollo redatto dal proprio medico di fiducia o chiedere alla Commissione di definirlo;

    • Le modalità devono prevedere l'assistenza del medico e garantire la dignità del paziente;

    • Il Comitato etico esprime un parere entro 5 giorni.


  1. Supporto alla realizzazione:

    • Entro 7 giorni, l'ASL assicura supporto tecnico, farmacologico e assistenza sanitaria;

    • L'assistenza è prestata da personale su base volontaria durante l'orario di lavoro;

    • Il richiedente può sospendere o annullare la procedura in qualsiasi momento.


  1. Aspetti finanziari:

    • Le prestazioni sono gratuite;

    • La Regione stanzia 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.


Commento

La norma si colloca in un vuoto legislativo nazionale, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale.

Già con comunicato del 18 luglio 2024, la corte costituzionale aveva indicato

“Infine, la Corte ha espresso il forte auspicio che il legislatore e il servizio sanitario nazionale assicurino concreta e puntuale attuazione ai principi fissati dalla propria precedente sentenza, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi oggi richiamati. E ha ribadito lo stringente appello, già formulato in precedenti occasioni, affinché sia garantita a tutti i pazienti una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010”

La legge regionale si concentra principalmente sugli aspetti organizzativi e procedurali, definendo tempi certi e modalità uniformi sul territorio regionale.

La legge riconosce espressamente di essere subordinata a una futura normativa statale che dovesse regolare la materia.

La normativa cerca di bilanciare il diritto all'autodeterminazione del paziente con la necessità di procedure rigorose che evitino abusi, ponendosi come modello potenziale per altre regioni o per una futura legge nazionale.


 
 
 

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