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La Cassazione: non adeguatamente dimostrato il nesso causale tra le condotte omissive dei sanitari e il decesso. Rinvio al Giudice Civile.

Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza del 11 dicembre 2024 n. 45399.


Il caso riguarda il decesso di Da.Ka., avvenuto il 9 aprile 2013 a causa di uno shock settico dovuto a una colite pseudomembranosa. Quattro operatori sanitari erano stati inizialmente riconosciuti responsabili per omicidio colposo.

  • Ma.An. (medico curante): accusato di non aver eseguito esami obiettivi necessari e non aver fornito indicazioni per indagini cliniche.

  • Ro.Il. (infermiera del 118): accusata di non aver proceduto al trasferimento immediato in ospedale

  • Ad.An. (infermiera del triage): accusata di aver sottovalutato la gravità assegnando un codice verde.

  • Ba.Va. (medico di guardia): accusata di non aver visitato con urgenza la paziente e non aver rilevato la gravità delle condizioni.


La Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione ma aveva confermato le statuizioni civili a carico degli imputati e dei responsabili civili (Ares 118 e ASL Latina).


CASSAZIONE

La Cassazione ha annullato la sentenza d'appello (ad eccezione della posizione di Ad.An. che ha rinunciato al ricorso) per vizi nell'accertamento del nesso causale. In particolare, la Corte ha rilevato che:


  1. Non sono state chiarite con certezza le cause della patologia;

  2. I giudici di merito non hanno dimostrato adeguatamente come gli imputati avrebbero potuto evitare l'evento morte;

  3. La motivazione della sentenza d'appello si è basata su considerazioni generiche circa la necessità di "effettuare approfondimenti";

  4. Non è stato effettuato un adeguato giudizio controfattuale per stabilire se le condotte alternative avrebbero effettivamente impedito il decesso.


In tema di nesso causale emerge pertanto che:


  1. In tema di responsabilità medica, per accertare il nesso causale tra la condotta omissiva del sanitario e l'evento morte non è sufficiente un generico riferimento alla necessità di "effettuare approfondimenti diagnostici" o all'"anticipo del ricovero", ma è necessario dimostrare, attraverso un rigoroso giudizio controfattuale basato su evidenze scientifiche, che la condotta doverosa omessa avrebbe impedito o significativamente ritardato l'evento con alto grado di credibilità razionale.


  2. Il giudizio sulla causalità omissiva richiede due passaggi fondamentali:


    • Un "giudizio esplicativo" che ricostruisca con precisione le cause di insorgenza e l'evoluzione della patologia;

    • Un "giudizio controfattuale" che dimostri, sulla base di questa ricostruzione, come la condotta doverosa omessa avrebbe potuto concretamente incidere sul decorso causale.


Non è pertanto sufficiente fare riferimento a criteri di mera probabilità statistica o alla generica perdita di chance di sopravvivenza, ma occorre una dimostrazione rigorosa della capacità salvifica della condotta omessa basata su evidenze concrete.


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