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Imprese e Rischi Catastrofali: scatta l’obbligo assicurativo. Le aziende devono adeguarsi entro il 31 marzo 2025.


INFORMATIVA SUL DECRETO ATTUATIVO PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO EVENTI CATASTROFALI

DECRETO MINISTERIALE N. 18/2025: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 e in vigore dal 14 marzo 2025, ha stabilito le modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per le imprese, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).


AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica a:

  • Imprese con sede legale in Italia.

  • Imprese con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia.

  • Tutte le imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 del codice civile).


SOGGETTI ESCLUSI

Sono espressamente esclusi dall'obbligo:

  • Imprese agricole (per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sul fondo mutualistico nazionale).

  • Imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio, costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.


TEMPISTICHE DI ADEGUAMENTO

Il decreto stabilisce che:

  • Per le imprese non ancora assicurate: obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025.

  • Per le imprese già in possesso di coperture assicurative: adeguamento alla prima scadenza assicurativa successiva al 31 marzo 2025.


BENI DA ASSICURARE

L'obbligo di copertura assicurativa riguarda i seguenti beni:

  • Fabbricati e impianti.

  • Macchinari, attrezzature e impianti.

  • Terreni.


EVENTI CATASTROFALI COPERTI

I contratti assicurativi devono garantire copertura contro danni direttamente causati da:

  • Terremoti.

  • Alluvioni.

  • Frane.

  • Inondazioni.

  • Esondazioni.


PARAMETRI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il decreto fissa i seguenti parametri:

  • Scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno.

  • Premi proporzionali al rischio.

Massimali e indennizzi in base al valore dei beni:

  • Per beni fino a 1 milione €: indennizzo al 100%, scoperto massimo 15%.

  • Per beni da 1 a 30 milioni €: indennizzo minimo 70%, scoperto massimo 15%.

  • Per beni oltre 30 milioni €: condizioni negoziate liberamente (per imprese con fatturato superiore a 150 milioni € e più di 500 dipendenti).


CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo comporta:

  • Possibile negazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

  • Esclusione dalle misure di sostegno previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

  • Nessun indennizzo statale in caso di evento catastrofale.


MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

Per le imprese già assicurate, il decreto consente di adeguare le coperture esistenti senza l'obbligo di stipulare immediatamente un nuovo contratto, ma attendendo la prima scadenza assicurativa successiva al 31 marzo 2025.



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