Articolo di Commento: Cassazione Civile - sez. III - Ordinanza N.15218/2024

L’Ordinanza n. 15218 del 30 maggio 2024 della Corte di Cassazione oltre ad avere un rilievo in riferimento all’interpretazione delle delle clausole assicurative riguardanti le malattie neurodegenerative, in particolare l'Alzheimer ( da considerarsi una malattia neurodegenerativa, cosa distinta dalle "sindromi organiche cerebrali" che erano causa di esclusione di copertura assicurativa), ha fatto ulteriore chiarezza in tema di Consulenza Tecnica.
La sentenza ha fornito importanti indicazioni sul peso da attribuire alle consulenze tecniche e sul modo in cui i giudici devono motivare le loro decisioni in relazione a tali consulenze.
1. Ruolo della CTU:
La CTU è uno strumento di ausilio per il giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti. In alcuni casi, come in alcune controversie di responsabilità sanitaria, può anche assurgere a fonte di prova per l'accertamento dei fatti.
2. Valutazione delle osservazioni del CTP:
Non esiste un obbligo specifico per il giudice di merito di confrontare esplicitamente le osservazioni del CTP con le considerazioni del CTU. Non è necessario confutare punto per punto le osservazioni del CTP se il giudice condivide le conclusioni del CTU.
3. Sufficienza della motivazione:
È sufficiente che dalla motivazione della sentenza si evinca che il giudice ha preso in considerazione le osservazioni del CTP, anche se le ha disattese ( non è inoltre richiesta una replica diretta ed esplicita a ogni punto sollevato dal CTP).
4. Eccezione per fatti storici decisivi:
La Corte ha però specificato che una diversa valutazione potrebbe essere necessaria solo nel caso in cui il CTP segnali la pretermissione di un preciso fatto storico decisivo che il CTU avrebbe dovuto considerare. In questo specifico caso il giudice dovrebbe valutare ed esprimersi sulla decisività del fatto e sulla sua incidenza nella valutazione tecnica.
5. Ruolo del giudice nell'interpretazione:
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la questione non riguardava tanto un accertamento obiettivo effettuato dal CTU e criticato dal CTP, quanto piuttosto l'interpretazione di una clausola contrattuale basata su definizioni scientifiche non univoche.
Nel caso di specie, la Corte ha stabilito che spetta al giudice di merito interpretare le clausole contrattuali, anche quando queste si basano su termini scientifici. ( il giudice d'appello ha fornito una motivazione fondata sulla distinzione tra malattie e sindromi, che la Cassazione ha ritenuto resistente a censure).
Inoltre nell’Ordinanza si afferma che sia il CTU che il CTP hanno attinto le loro definizioni da articoli scientifici o dal web, e non da testi di legge o da linee guida ministeriali: questo implica che tali definizioni non hanno un'attendibilità privilegiata dal punto di vista giuridico e che spetta al giudice interpretarle.
Tutti questi elementi ribadiscono il ruolo di “strumento di supporto” del consulente tecnico e la discrezionalità del giudice nell’interpretare le risultanze tecniche ancorpiù quando si intrecciano con interpretazioni di natura contrattuale.
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