Articolo di Commento: Corte di Cassazione| Sezione 3 | Civile| Ordinanza| 30 luglio 2024 | n. 21362

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione è quello di una paziente alla quale, in pronto soccorso, non fu colpevolmente diagnosticata un’ischemia celebrale. Successivamente – ma ormai tardivamente – l’ischemia veniva individuata a seguito di una tac presso un altro ospedale, poi deceduta.
La paziente recatasi al primo ospedale aveva rifiutato il ricovero ospedaliero. La corte afferma che di regola il rifiuto del ricovero esclude la responsabilità dei sanitari. Tuttavia occorre anche indagare se il paziente abbia rifiutato il ricovero sulla base di una corretta informazione circa il proprio stato di salute e i correlati rischi.
Nel caso di specie, a fronte dell’errore di diagnosi inizialmente commesso, la paziente non era in grado di comprendere se il mancato ricovero potesse o meno esporla al rischio di ulteriori e gravi peggioramenti di salute.
ELEMENTI CHIAVE DELLA SENTENZA
RESPONSABILITÀ:
Il rifiuto del ricovero da parte del paziente non esclude automaticamente la responsabilità del personale medico. È necessario indagare sulla formazione della volontà espressa dal paziente e verificare se sia stata adeguatamente informato sul suo stato di salute e i relativi rischi.
INFORMAZIONE:
Nella sentenza in esame, la Cassazione ha evidenziato che la paziente non era stata correttamente informata, poiché "a fronte dell'errore di diagnosi inizialmente commesso, la paziente non era in grado di comprendere se il mancato ricovero potesse o meno esporla al rischio di ulteriori e gravi peggioramenti di salute".
LEGGE 219/2017:
In base alla normativa sul consenso informato (L. 219/2017), il paziente ha il diritto di essere informato in modo completo, aggiornato e comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici, rischi, alternative e conseguenze del rifiuto di trattamento. Solo se correttamente informato, il paziente può esprimere un consenso/rifiuto consapevole.
Soltanto in presenza di un consenso informato, completo e consapevole, il medico è esente da responsabilità civile e penale nel caso in cui il paziente rifiuti il trattamento sanitario.
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