
Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 5, Penale, Sentenza del 24 febbraio 2025 n. 7397.
La sentenza riguarda i ricorsi presentati da Ca.Vi. e Ca.Pa. contro una decisione della Corte d'Appello di Napoli che li aveva condannati per falso ideologico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.). Il caso si inserisce in un procedimento più ampio relativo a truffe assicurative.
Gli imputati partecipavano a un sistema fraudolento in cui:
Si procuravano volontariamente lesioni fisiche o venivano feriti da complici.
Si recavano al pronto soccorso dichiarando falsamente di essere vittime di incidenti stradali.
Ottenevano certificati medici utilizzati per richiedere risarcimenti alle compagnie assicurative.
Nel caso specifico, Ca.Vi. era stato percosso con una mazza da De.Ca. e un complice, mentre per Ca.Pa. era stato accertato che aveva reso false dichiarazioni ai medici sulla causa delle sue lesioni.
IL FALSO IDEOLOGICO
Il reato di falso ideologico si configura quando si attesta un contenuto che non corrisponde alla realtà all'interno di un documento che non è stato però materialmente falsificato.
Il falso ideologico si dice per induzione quando la falsa attestazione non è imputabile al soggetto che forma l'atto, ma al soggetto che rende la dichiarazione poi recepita nell'atto stesso.
IL FALSO IDEOLOGICO PER INDUZIONE E LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Questa sentenza è significativa per l'interpretazione del reato di falso ideologico per induzione in ambito sanitario. La Cassazione traccia una distinzione importante tra:
Le false dichiarazioni che possono indurre in errore il medico sulla diagnosi (configurando il reato).
Le false dichiarazioni sulla causa esterna delle lesioni, che non rientrano nell'ambito del potere certificativo del medico.
Secondo la Suprema Corte, un referto medico contenente dati falsi derivanti da dichiarazioni non veritiere del paziente non costituisce falso ideologico per induzione quando riguarda l'eziologia del trauma, aspetto che non rientra nel potere certificativo del medico.
Va precisato che le diagnosi e valutazioni mediche, analogamente alle affermazioni di fatto, possono risultare non veritiere. In contesti che richiedono l'applicazione di parametri valutativi stabiliti per legge o universalmente accettati dalla scienza, le valutazioni espresse da professionisti legalmente riconosciuti possono configurarsi come false e rientrare nella categoria del falso ideologico quando il giudizio si basa su criteri predeterminati, rappresentando così la realtà in modo analogo a una descrizione o constatazione. Pertanto, una valutazione che contraddice criteri indiscutibili o si fonda su premesse contenenti attestazioni false è considerata ideologicamente falsa.
Nel caso specifico, tuttavia, la falsa rappresentazione non riguarda l'esistenza o l'entità delle lesioni, né la compatibilità del trauma con quanto dichiarato dal paziente - elementi che le sentenze non hanno contestato - e nemmeno il fatto storico che i pazienti abbiano effettivamente rilasciato le dichiarazioni riportate nel referto. La falsità riguarda invece l'origine del trauma, elemento che certamente non rientra nelle competenze certificative del medico.
Il principio stabilito dalla Corte tutela la relazione terapeutica basata sulla fiducia, evitando di imporre al medico doveri di verifica sulla veridicità delle circostanze esterne riferite dal paziente. Al contempo, chiarisce che non ogni dichiarazione mendace resa al medico e riportata in un referto possa costituire falso ideologico, ma solo quelle che influenzano direttamente l'attività diagnostica e terapeutica.
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