Articolo di Commento: Corte di Cassazione, Sezione 3, Civile, Ordinanza, 7 ottobre 2024, n. 26172.
I FATTI E LE SENTENZE
Una paziente si era sottoposta a un intervento di mastectomia presso una struttura privata: tale intervento aveva avuto esito negativo con serie complicanze che hanno portato la paziente a sottoporsi a trattamenti riparatori presso un altro ospedale gestito dalla Provincia Sicula. La paziente, il marito e la figlia minore hanno fatto causa a entrambe le strutture.
Il Tribunale di Napoli ha stabilito una responsabilità in pari grado di entrambe le strutture. La Corte d'Appello ha confermato questa decisione, ma la Provincia Sicula ha fatto ricorso in Cassazione contestando la ripartizione paritaria della responsabilità e la questione riguardante la clausola claims made dell'assicurazione.
La Cassazione ha affermato che non si può ricorrere in cassazione per la valutazione fattuale della ripartizione delle responsabilità. In riferimento alla responsabilità solidale, in assenza di prove contrarie, si presume un'eguale ripartizione delle colpe.
La mancata partecipazione alla mediazione non è giustificata dal rifiuto dell'assicurazione e che non è ammissibile contestare la liquidazione del danno morale basandosi su valutazioni fattuali.
In riferimento alla clausola claims made non è di per sé invalida e la valutazione della sua meritevolezza è questione di fatto già valutata in appello.
LA CASSAZIONE: PRONUNCIA ED ELEMENTI DI RILIEVO
Aspetti Processuali: La sentenza evidenzia chiaramente i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione ribadisce in modo netto che non può riesaminare il merito della causa, in particolare:
Non può rivalutare l'incidenza causale delle diverse condotte sul danno.
Non può modificare la ripartizione delle responsabilità stabilita nei gradi precedenti.
Non può entrare nel merito della valutazione di meritevolezza della clausola claims made.
Responsabilità solidale e ripartizione: Dalla sentenze emergono i seguiti principi.
a) Criterio di default: In assenza di prova contraria, le responsabilità si presumono uguali. Questo principio opera quando non è possibile determinare con precisione il contributo causale di ciascuno.
b) Onere della prova: Chi contesta la ripartizione paritaria deve provare una diversa incidenza causale, non essendo sufficiente allegare la maggiore gravità di un intervento rispetto all'altro.
Assicurazione, mediazione e clausola claims made: in riferimento alla mancata partecipazione alla mediazione la Corte stabilisce che:
Il rifiuto dell'assicurazione non giustifica la mancata partecipazione alla mediazione.
L'assicurato deve partecipare alla mediazione indipendentemente dalla posizione dell'assicuratore.
La condanna per responsabilità aggravata è legittima in questi casi.
La sentenza inoltre fa delle precisazioni circa le clausole claims made facendo una distinzione fra validità astratta e valutazione concreta.
CONCLUSIONI
La pronuncia della Corte di Cassazione è di grande rilievo circa la gestione dei casi di responsabilità medica multipla ( “responsabilità solidale"), l'interpretazione delle clausole claims made e il rapporto tra mediazione e copertura assicurativa.
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