
Articolo di Commento: Sentenza n.1951 del Tribunale di Vicenza del 21/11/2024
I FATTI
Una paziente si è sottoposta a un intervento di sostituzione di due denti presso una clinica odontoiatrica, dove l'operazione è stata eseguita da un consulente implantare della struttura. In seguito all'intervento, la paziente ha manifestato dolori persistenti che, nonostante le segnalazioni, sono stati trattati solo con farmaci. Una successiva TAC ha rivelato la necessità di rimuovere uno degli impianti, portando la paziente ad intraprendere un'azione legale.
IL TRIBUNALE DI VICENZA:
Il Tribunale di Vicenza con la sentenza n.1951 ha stabilito una doppia condanna:
Per la clinica odontoiatrica (responsabilità contrattuale).
Per l'odontoiatra esecutore (responsabilità extracontrattuale).
LE DUE RESPONSABILITÀ: CONTRATTUALE E AQUILIANA
Responsabilità Contrattuale (Art. 1218 C.C.):
Si applica alla clinica in quanto esisteva un contratto diretto con la paziente.
La clinica non ha adempiuto all'obbligazione assunta di fornire una prestazione sanitaria adeguata.
Il danneggiato deve solo provare l'esistenza del contratto e il danno.
Responsabilità Extracontrattuale (Art. 2043 C.C.):
Si applica all'odontoiatra consulente che ha materialmente eseguito l'intervento.
Non esisteva un rapporto contrattuale diretto con la paziente.
Il danno è derivato da un comportamento colposo nell'esecuzione della prestazione.
La sentenza ha assolto i dentisti che hanno seguito la paziente successivamente, nonostante non abbiano identificato tempestivamente il problema. Nella sentenze emerge, inoltre, l'importanza della copertura assicurativa per i professionisti sanitari (Legge Gelli-Bianco): si evidenzia la differenza tra personale dipendente (necessita solo copertura per colpa grave) e liberi professionisti.
ELEMENTI PRATICI:
Si rileva e ribadisce l’Importanza di una corretta diagnosi e tempestivo intervento in caso di complicazioni.
Necessità di una chiara definizione dei rapporti contrattuali tra struttura, professionisti e pazienti.
Rilevanza della documentazione clinica e degli esami diagnostici nel determinare le responsabilità.
CONCLUSIONI
La sentenza chiarisce e ribadisce l’indirizzo giurisprudenziale consolidato per il quale possano coesistere entrambe le forme di responsabilità:
La responsabilità contrattuale deriva dalla violazione di un obbligo specifico;
La responsabilità extracontrattuale deriva dalla violazione del generale principio del neminem laedere.
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