
Articolo di Commento:
Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza del 27 settembre 2024 n. 25820.
La Cassazione conferma la legittimità dell’Ordine di sanzionare l’iscritto per aver leso il decoro professionale attraverso messaggi pubblicitari non trasparenti e veritieri.
IL FATTO
Con delibera del 21-11-2014, l'Ordine dei Me.Ch. inflisse al medico la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi, per avere leso il decoro professionale effettuando una pubblicità non trasparente e mancante di veridicità e per aver utilizzato mezzi pubblicitari, seppure consentiti, in modo improprio e incompleto, con forma e contenuto irrispettose della normativa nonché lesive della dignità e del decoro professionale, in violazione degli art. 55 e 56 del c.d. codice deontologico (nella versione ratione temporis applicabile, con riguardo al momento di realizzazione della condotta), nonché degli art. 38 D.P.R. 221-1950 e art. 4 comma 3 D.P.R. 7 agosto 2012 numero 137
IMPUGNAZIONE ALLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Contro la decisione dell’Ordine dei Medici, il medico propose impugnazione alla Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie.
La commissione centrale con decisione n. 66 del 1-3-2018:
respinse il ricorso dal momento che la Commissione aveva rilevato che diversamente da quanto da sostenuto dal medico non risultava che egli avesse sottoposto ad autorizzazione preventiva l'utilizzo dell'insegna pubblicitaria recante il nome della società , inattiva ma in realtà a lui riconducibile, rimarcando che egli aveva perseverato in una condotta contraria ai principi deontologici, sebbene fosse stato già sanzionato nel 2012, con la censura, per mancata trasparenza nel messaggio pubblicitario.
ribadì che la responsabilità del medico è chiaramente delineata dall'articolo 69 del codice deontologico ai sensi del quale il direttore sanitario è tenuto a garantire il rispetto delle norme deontologiche nell'espletamento della propria attività e deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all'organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura a lui riconducibile;
il principio di correttezza informativa e la responsabilità e il decoro professionale costituivano presupposti da rispettare in ragione dell'esistenza di professionalità operanti in settori particolarmente sensibili (la salute di ciascun individuo) e che una comunicazione basata su aspetti commerciali attraverso la prospettazione di sconti, non meglio specificati e non parametrati ad un prezzo di base, disattendeva la ratio della normativa in materia di pubblicità sanitaria.
RICORSO PER CASSAZIONE
Avverso questa decisione il medico ha proposto ricorso per Cassazione, ma tuttavia il ricorso è stato rigettato confermando la decisione dell’Ordine dei Medici.
Secondo la Cassazione:
la pubblicità riguardava una società odontoiatrica che attraverso l’utilizzo di volantini, cartelloni pubblicitari stradali o litografie affisse sul retro di mezzi pubblici per il trasporto urbano pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili. Tale pubblicità inoltre riguardava nello specifico dispositivi medici su misura ( fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione scritta di un medico qualificato sotto la sua personale responsabilità), la cui pubblicizzazione è vietata al pubblico;
la grafica delle litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro della professione ( per esempio, erano utilizzati termini quali "servizio low cost" e "gratis" che “avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l'ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.”).
LA RILEVANZA DELLA PRECEDENTE SANZIONE
Nel 2012, il medico era già stato sanzionato con una censura dall'Ordine dei Medici "per aver effettuato pubblicità sotto pseudonimo, non comparendo il suo nominativo nella pubblicità effettuata da una società, non autorizzata, inattiva, ma a lui riconducibile". Questa sanzione non era stata impugnata dal dottore.
La Commissione ha sottolineato che il dottore, dopo essere stato sanzionato nel 2012, ha "perseverato" nella condotta contraria ai principi deontologici. Questo elemento è stato considerato un'aggravante nella valutazione della nuova violazione.
La Corte ha respinto le eccezioni di prescrizione e di violazione del principio del ne bis in idem sollevate dal ricorrente. Ha ritenuto che la condotta oggetto della nuova sanzione fosse distinta e successiva rispetto a quella sanzionata nel 2012. La Corte ha specificato che il primo provvedimento sanzionatorio ha implicato la cessazione della permanenza dell'illecito precedente, e la nuova contestazione riguarda una condotta reiterata e autonoma.
Mentre nel 2012 era stata inflitta una censura, nella nuova decisione è stata comminata una sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi. Questo inasprimento della sanzione può essere interpretato come una conseguenza della reiterazione della condotta, nonostante il precedente provvedimento disciplinare.
LA PUBBLICITÀ SANITARIA OGGI
La disciplina della pubblicità sanitaria è stata nell’arco degli ultimi anni soggetta ad aggiornamenti e revisioni, anche alla luce della sempre più crescente necessità/opportunità per i medici e strutture sanitarie di comunicare.
Liberalizzazione della pubblicità. Il cosiddetto "Decreto Bersani" (D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006) ha abrogato il divieto di pubblicità informativa per le professioni sanitarie.
Requisiti della pubblicità sanitaria. Secondo l'art. 4 del D.P.R. 137/2012, la pubblicità informativa deve essere:
funzionale all'oggetto;
veritiera e corretta;
non violare l'obbligo di segreto professionale;
non essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Contenuto della pubblicità. È consentito pubblicizzare:
titoli e specializzazioni professionali;
caratteristiche del servizio offerto;
prezzo e costo complessivo delle prestazioni.
Limiti. La pubblicità non deve:
essere comparativa con altri professionisti;
attribuirsi qualità superiori ad altri professionisti;
garantire risultati;
indurre timori infondati o aspettative illusorie;
essere attrattiva e suggestiva;
contenere offerte, sconti e promozioni;
causare ricorso improprio a trattamenti sanitari.
Mezzi pubblicitari. Sono consentiti vari mezzi pubblicitari, inclusi targhe, insegne, siti web, social media, a condizione che rispettino i principi di correttezza e trasparenza.
Autorizzazione. Non è più richiesta un'autorizzazione preventiva per la pubblicità sanitaria, ma gli Ordini professionali mantengono il potere di verifica ex post.
Sanzioni. Le violazioni delle norme sulla pubblicità sanitaria possono comportare sanzioni disciplinari da parte degli Ordini professionali.
Trasparenza sui prezzi. È consentito pubblicizzare i prezzi delle prestazioni, ma questi devono essere chiari e non ingannevoli. Sconti e promozioni sono ammessi, ma devono essere trasparenti e non lesivi del decoro professionale.
Responsabilità. Il professionista è responsabile del contenuto della propria pubblicità, anche se realizzata attraverso società o terzi.
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